LEGGE DI STABILITA' 2016: le principali novita'


Il 22 dicembre il Senato ha approvato in via definitiva la Legge di Stabilità 2016, di seguito i principali interventi in sintesi in materia fiscale:

TASI ED IMU:

- ABOLIZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE (ad eccezione per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso)
- ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI:  a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori; c) a immutabile destinazione agro-silvo-ppastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- ESCLUSIONE CALCOLO IMU MACCHINARI IMBULLONATI
- RIDUZIONE 25% TASI/IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

DETRAZIONE IVA ACQUISTI IMMOBILI: l'agevolazione consiste in una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione, pari al 50% dell'imposta dovuta, è ripartita in 10 quote annuali.

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES: dall'anno d'imposta 2017 l'aliquota passa dal 27,5% al 24%.

PROROGA DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: vengono prorogate anche per il 2016 le detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni e l'acquisto di mobili e del 65% sul risparmio energetico.

BONUS MOBILI GIOVANI: le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro.

LEASING IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE: viene introdotta la detraibilità al 19% IRPEF dei canoni di locazione finanziaria fino a 8.000 euro e del costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

SUPER AMMORTAMENTO BENI: Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione sarà maggiorato del 40%.

MODIFICHE AL REGIME FISCALE FORFETARIO:
- riduzione dal 15% al 5% della misura ordinaria dell'aliquota d'imposta, per i primi cinque anni di attività; tali disposizioni si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, scegliendo il regime forfetario
- incremento soglie limiti reddituali
- l'applicazione del regime contributivo ordinario (eliminata agevolazione che consentiva di calcolare i contributi sul reddito prodotto) anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi
- eliminata la norma che vietava l'accesso al regime agevolato se l'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, eventualmente percepiti nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime era pari o superiore alla misura dei redditi d'impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno e se la somma delle diverse fattispecie reddituali eccedeva l'importo di 20.000 euro 
- viene disposto che sono esclusi dal regime i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro

ESTROMISSIONI BENI SOCIETA': Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili (non strumentali) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono estrometterli a condizioni agevolate, purché tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

NOTE DI VARIAZIONE IVA: sostituito art.26 D.P.R. n. 633/1972

TERMINI ACCERTAMENTO FISCALE IMPOSTE REDDITI ED IVA: il termine passa dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;  eliminato il raddoppio dei termini in caso di violazione tributaria di natura penale

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: riaperti i termini per le rivaluzioni da effettuarsi entro il 30 giugno.

RIVALUTAZIONI BENI D'IMPRESA: Viene reintrodotta la facoltà di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento.Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2018.È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l'imposta sostitutiva del 10%.

AUMENTO SOGLIA USO CONTANTE: sale a 3.000 euro; la soglia è di 1.000 euro per i money transfer e per i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, in primis le pensioni;

PROROGA SGRAVIO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI: è prorogato lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016: è previsto l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.


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